È vero che la Corte di giustizia ha confermato la legittimità dei centri in Albania?

Lo sostiene Fratelli d’Italia citando le conclusioni dell’avvocata generale Laila Medina, ma le cose sono un po’ più complesse di così
Ansa
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L’11 giugno la deputata e responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia Sara Kelany ha detto che le conclusioni dell’avvocata generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Laila Medina, confermano la «legittimità dei centri in Albania». Secondo Kelany, il parere dell’avvocata dimostrerebbe che «abbiamo perso due anni a causa di sentenze ideologiche di una parte della magistratura che si è interposta ad un progetto innovativo, pienamente conforme al diritto europeo e che oggi è guardato con favore da tutta Europa».

La questione, però, è più articolata di come la presenta Kelany. In breve, secondo l’avvocata generale, il diritto dell’Unione europea non vieta, in astratto, di collocare centri di trattenimento fuori dal territorio dell’Ue, ma questa scelta è legittima in linea di principio solo a condizione di non ridurre le garanzie riconosciute alle persone trattenute. E proprio su questo punto Medina segnala una criticità per il Protocollo Italia-Albania e per la legge italiana di ratifica ed esecuzione.

È vero quindi che l’avvocata generale ha confermato la «legittimità dei centri in Albania»? Abbiamo verificato che cosa dicono le conclusioni di Medina e in quale misura confermano il precedente parere dell’avvocato generale Nicholas Emiliou su una causa diversa.

Da dove nasce il caso

La questione pregiudiziale riguarda due cittadini di Paesi terzi, inizialmente trattenuti in Italia in vista dell’allontanamento e poi trasferiti nel centro di Gjadër, in Albania, in applicazione del Protocollo firmato da Italia e Albania il 6 novembre 2023.

Una volta arrivati nel centro, i due cittadini hanno chiesto protezione internazionale, cioè uno status di tutela che può essere richiesto a particolari condizioni, ad esempio se la persona non può rientrare nel suo Paese di origine perché potrebbe subire un grave danno. Successivamente, le autorità italiane hanno adottato nei loro confronti nuovi provvedimenti di trattenimento, che sono poi stati trasmessi alla Corte d’appello di Roma per la convalida.

A quel punto, la Corte d’appello ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Ue se l’Italia fosse competente a concludere un accordo internazionale come quello tra Italia e Albania, oppure se la competenza dovesse spettare all’Unione europea. Ha poi chiesto anche se il regime previsto nei centri albanesi rispettasse le garanzie europee sul trattenimento dei richiedenti asilo.

I centri fuori dall’Ue sono possibili

Nelle conclusioni Medina ha distinto due piani. Il primo riguarda il luogo in cui si trovano i centri, mentre il secondo riguarda i diritti delle persone trattenute.

Sul primo piano, il parere è favorevole al governo. Secondo l’avvocata generale, le norme europee non stabiliscono dove debbano trovarsi i centri di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. Non c’è, dunque, una regola dell’Ue che imponga allo Stato membro di collocarli necessariamente nel proprio territorio. Pertanto, l’Italia con le strutture in Albania non ha invaso la competenza esclusiva dell’Unione, perché la localizzazione geografica dei centri è un profilo non completamente disciplinato dal diritto europeo.

Detto questo, l’avvocata ha aggiunto che la persona trasferita in Albania deve poter esercitare in modo equivalente i diritti e le garanzie che avrebbe in un centro collocato in Italia.

Il problema sono le garanzie

Secondo Medina, nei centri albanesi continuano a valere le garanzie Ue. Tra queste garanzie rientrano il diritto di difesa, l’assistenza legale, la possibilità di comunicare con l’avvocato in modo riservato, il contatto con i familiari, la tutela della salute e il controllo del giudice.

È qui che il Protocollo Italia-Albania mostra alcune criticità. Medina afferma che il Protocollo e la normativa italiana di ratifica ed esecuzione non sembrano contenere regole idonee a garantire l’insieme di questi diritti. Per supportare questa tesi cita alcuni casi concreti. Ad esempio, quando l’avvocato di una persona migrante deve raggiungere il centro in Albania per far valere il diritto alla difesa della persona in questione è previsto un rimborso fino a 500 euro. Secondo Medina, «se tale importo risulta insufficiente a coprire le spese effettive di viaggio, circostanza che il giudice del rinvio è tenuto a verificare, esso potrebbe costituire una limitazione arbitraria dell’accesso all’assistenza legale». Il collegamento da remoto con l’avvocato, previsto come modalità ordinaria, non basta se non garantisce un accesso effettivo e riservato alla difesa. E la riservatezza delle comunicazioni con l’avvocato dev’essere assicurata anche durante l’udienza da remoto e a margine di essa. Inoltre, se non c’è più un titolo valido per trattenere la persona, il rilascio deve essere immediato. Ma, ha affermato Medina, «dalle ordinanze di rinvio emerge, segnatamente, che i richiedenti protezione internazionale non possono essere immediatamente rilasciati, ma devono aspettare che le autorità italiane li facciano uscire dal centro e li trasferiscano nel territorio nazionale».

L’avvocata generale richiama anche il diritto di visita e di comunicazione con i familiari, osservando che né il Protocollo né la legge italiana disciplinano in modo chiaro le modalità di accesso ai centri. Quanto al diritto alla salute, il Protocollo prevede strutture sanitarie nelle aree albanesi e la collaborazione delle autorità albanesi per le cure indispensabili e indifferibili, ma l’effettività di un diritto garantito dal diritto Ue non può dipendere da un contesto normativo esterno su cui lo Stato membro non esercita controllo.

Il precedente parere di Emiliou

Le conclusioni di Medina si collocano nella stessa linea del precedente parere dell’avvocato generale Nicholas Emiliou che riguardava sempre il Protocollo Italia-Albania, ma un caso specifico differente.

In quella causa, la questione sollevata dalla Corte di cassazione riguardava la possibilità, in base al diritto europeo sui rimpatri e sulle procedure di asilo, di trattenere e trasferire in Albania cittadini di paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio, che poi avevano chiesto protezione internazionale.

Anche Emiliou aveva affermato che il diritto Ue non impedisce, in linea di principio, che uno Stato membro istituisca un centro per le procedure di rimpatrio fuori dal proprio territorio. Ma, secondo l’avvocato, va rispettata una condizione essenziale: le garanzie e i diritti individuali riconosciuti ai migranti dal sistema europeo comune di asilo devono essere pienamente assicurati. Questo significa che le persone trattenute in Albania non possono trovarsi in una posizione giuridica più debole rispetto a chi resta trattenuto sul territorio italiano.

L’avvocata generale ha poi anche precisato che il Patto sulla migrazione e l’asilo non si applica né alla causa analizzata dall’avvocato generale Emiliou, né a quella su cui ha espresso lei stessa un parere. Il “regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione” riguarda la gestione dei flussi migratori e le domande di asilo, ed è stato approvato nel 2024, ma, come esplicita l’avvocata, entrerà completamente in vigore tra giugno e luglio.

In conclusione, il parere di Medina non ha bocciato il Protocollo Italia-Albania e ha riconosciuto che, in astratto, i centri possono trovarsi fuori dall’Unione europea. Al contempo, però, il parere non dà nemmeno completamente ragione al governo. I centri in Albania sono formalmente ammissibili solo se funzionano con garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle previste in Italia. Se quelle garanzie restano incerte o difficili da esercitare, il modello Albania non può essere considerato automaticamente compatibile con il diritto europeo.

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